Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 33.0.5 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/15

sharingList();

RITIRATO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Dismissione stabilimenti termali pubblici)

        1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il ministro dell'economia e finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

        2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di disegnassimo degli stabilimenti termali atttaverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.

        3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilemento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La cassa depositi e prestiti spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

        4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

        5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamente di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.

        6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante I'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, della presente legge ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.