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Proposta di modifica n. 27.75 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/11/15

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INAMMISSIBILE

Dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:

        «6-bis. Sono altresì autorizzate, nel limite delle assunzioni previste dall'articolo 16-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le assunzioni del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione da vigile permanente, prestato servizio operativo nel CNVVF, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.

        6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016 nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le riserve previste ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, sono elevate al 45 per cento».