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Proposta di modifica n. 27.107 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/15

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Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Per consentire negli anni 2016, 2017 e 2018, la realizzazione di interventi di sostituzione di tetti in amianto sugli edifici di proprietà degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro per l'anno 2018.

        7-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 7-bis sono destinate alla realizzazione degli interventi di sostituzione dei tetti in amianto su edifici pubblici di proprietà degli enti locali, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Nelle spese sostenute per tali interventi possono essere ricomprese anche quelle per l'installazione di impianti fotovoltaici e di impianti funzionali WI-FI. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dalla normativa vigente per tali opere. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse di cui al comma 7-bis. I Comuni, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto».

        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2016: – 10.000.000;

        2017: – 30.000.000;

        2018: – 20.000.000.