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Proposta di modifica n. 27.184 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/15

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Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 732 le parole: ''15 ottobre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 ottobre 2016'', le parole: ''30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';

            b) al comma 733 le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2016''.

        10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:

            a) con l'adeguamento, una tantum, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

            b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».