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Proposta di modifica n. 27.190 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/11/15

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INAMMISSIBILE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione».

        Conseguentemente, all'articolo 149, primo comma, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere infine la seguente lettera:

            «d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia».