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Proposta di modifica n. 27.207 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 27.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/11/15

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INAMMISSIBILE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Con riferimento ai termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti dovuti dai comuni montani di piccole dimensioni, il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario.».

        Conseguentemente, all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.