Proposta di modifica n. 1.3 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 25/11/15

  Dopo il comma 471, inserire i seguenti:
  «471-bis. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 è sostituito dal seguente:
  2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di notifica ovvero nel diverso termine stabilito nella decisione medesima, il Ministro competente, con proprio decreto, ovvero, nel caso di più amministrazioni competenti, il Commissario straordinario del Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente ovvero il provvedimento del Commissario straordinario costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati. In caso di aiuti concessi nel quadro di un regime, il procedimento per l'accertamento dei beneficiari e degli importi dovuti è disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro ovvero, in caso di più amministrazioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione di recupero.

  471-ter. L'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dal comma 471-bis, si applica anche alle decisioni di recupero già notificate alla data di entrata in vigore della presente legge».

nuova formulazione del 26/11/15

  Dopo il comma 471, inserire i seguenti:
  471-bis. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 è sostituito dal seguente:
  2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di notifica ovvero nel diverso termine stabilito nella decisione medesima, il Ministro competente, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti nonché in caso di aiuti concessi nel quadro di un regime da più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il Commissario straordinario del Governo che con proprio provvedimento individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3, costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.

  471-ter. L'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dal comma 471-bis, si applica anche alle decisioni di recupero notificate nel corso del 2015.