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Proposta di modifica n. 1.31 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 26/11/15

  Dopo il comma 451 inserire il seguente comma:
  451-bis. In attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla Direttiva europea 29/2012/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul, è istituito un nuovo codice di accesso alle strutture ospedaliere di pronto soccorso denominato «Codice Rosa», con la finalità di tutelare le persone appartenenti alle fasce della popolazione cosiddette «vulnerabili» che, nell'ambito delle relazioni affettive o di fiducia, più facilmente possono essere psicologicamente dipendenti e per questo vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o stalking.
  451-ter. Con Decreto del Ministro della giustizia di concerto e del Ministero della salute con il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, tenuto conto anche delle esperienze locali già operative, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale linee guida volte a rendere operativo il nuovo «Codice rosa» secondo le seguenti finalità:
   a) prevedere l'istituzione di un Gruppo multidisciplinare coordinato tra le Procure della Repubblica, le Regioni e le Aziende sanitarie locali (ASL), finalizzato a fornire assistenza giudiziaria e sanitaria riguardo ad ogni possibile aspetto legato alla violenza o all'abuso sui soggetti di cui al comma precedente, costituito da magistrati e rappresentanti della polizia giudiziaria, da personale sanitario dipendente delle ASL, volontario o individuato dal Direttore Sanitario da un magistrato nominato dal Procuratore Capo e da un sanitario nominato dal Direttore generale della ASL, Gruppo che può essere supportato da altre figure professionali, ivi comprese quelle di ambito socio-amministrativo e rappresentanti del volontariato ed associazionismo;
   b) prevedere l'istituzione di un Coordinamento nazionale dei Gruppi da parte del Ministro della giustizia e del Ministro della salute allo scopo di delineare, sulla base delle esperienze pregresse nazionali ed estere, le linee guida nazionali per la definizione delle modalità di formazione del personale e delle procedure da seguire durante l'iter del Percorso Rosa;
   c) prevedere l'istituzione presso i Pronto Soccorso e i DEA di 1o e 2o livello di un percorso, denominato Percorso Rosa, da attivare in seguito all'assegnazione del cosiddetto Codice Rosa in fase di accettazione sanitaria, nonché quella di un Gruppo multidisciplinare formato da figure professionali sociosanitarie e appartenenti alle forze dell'ordine, nonché da rappresentanti del volontariato e dell'associazionismo, con funzioni di presa in carico della vittima in seguito all'assegnazione del «Codice rosa».