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Proposta di modifica n. 1.33 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/11/15

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. L'articolo 1, comma 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito con il seguente:
  «107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»