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Proposta di modifica n. 1.8 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/11/15

  Dopo il comma 392 aggiungere il seguente comma:
  392-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, non rilevano ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 190, le spese effettuate dalle regioni finalizzate alla bonifica di siti inquinati di interesse regionale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, e di altri siti inquinati. L'esclusione opera nei limiti di complessivi di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento.