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Proposta di modifica n. 1.4 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 26/11/15

  Dopo il comma 490, aggiungere il seguente:
  490-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 180 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente. Nelle more dell'emanazione del decreto si applica all'Ente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico dei Banco nazionale di prova per le armi d fuoco portatili. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

nuova formulazione del 26/11/15

  Dopo il comma 490, aggiungere il seguente:
  490-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988, articolo 17, comma 2, da emanarsi entro 180 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'Ente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico dei Banco nazionale di prova per le armi d fuoco portatili. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.