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Proposta di modifica n. 18.41 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 25/11/15

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INAMMISSIBILE

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) ai lavoratori di cui alla lettera c) che, hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.