presentato il 25/11/2015 in V Bilancio del Senato da Enrico BUEMI (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 25/11/15
RITIRATO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
''d) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;''».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.