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Proposta di modifica n. 18.54 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            ''d) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;''».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.