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Proposta di modifica n. 19.7 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/15

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RESPINTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni»;

        b) nell'ultimo periodo sostituire: «160 milioni» con: «400 milioni».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33, comma 34, e ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.