presentato il 25/11/2015 in V Bilancio del Senato da Annamaria PARENTE (PD) e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 25/11/15
RITIRATO
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni,».
Conseguentemente,
a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
b) dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
«Art. 46-bis.
1. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione".»;
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
e) al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;
f) all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
g) Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: - 30.000.000;
2017: - 30.000.000;
2018: - 30.000.000.
Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: - 8.000.000;
2017: - 8.000.000;
2018: - 8.000.000.
Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: - 4.000.000;
2017: - 4.000.000;
2018: - 4.000.000.
Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: - 5.000.000;
2017: - 5.000.000;
2018: - 5.000.000.
Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: - 1.000.000;
2017: - 1.000.000;
2018: - 1.000.000.
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: - 1.000.000;
2017: - 1.000.000;
2018: - 1.000.000.
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: - 1.000.000;
2017: - 1.000.000;
2018: - 1.000.000.