Proposta di modifica n. 19.24 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/15

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RESPINTO

Dopo il comma l aggiungere il seguente:

        «1-bis. A decorrere dall'anno 2016 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi».

        Conseguentemente,

            a) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».