Proposta di modifica n. 19.55 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente:

        "113-bis. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2016, le disposizioni di cui al comma 113, capoverso, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.".»

        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "270 milioni di euro per l'anno 2016, 260 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".