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Proposta di modifica n. 19.57 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti benefici ai soggetti interessati, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente,

        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

            2016:  -  20.000.000;

            2017:  -  20.000.000;

            2018:  -  20.000.000.