presentato il 25/11/2015 in V Bilancio del Senato da Giorgio SANTINI (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 25/11/15
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata della presente legge, i soggetti in età prossima al pensionamento, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere, sino alla maturazione del diritto alla pensione, all'Assegno previdenziale anticipato (APA), alle condizioni e nei limiti previsti dal presente articolo.
2. Possono accedere all'APA i soggetti che maturino, entro il 31 dicembre 2017, i requisiti idonei a conseguire, entro i cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda, il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che, alla data della domanda:
a) si trovino in stato di disoccupazione;
b) non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, di assegno ordinario di invalidità, di assegno straordinario per il sostegno del reddito previsto dalle norme per l'incentivo all'esodo;
c) abbiano titolo, in base alle regole vigenti, a divenire beneficiari, alla data di maturazione del diritto alla pensione, di un assegno previdenziale di importo non inferiore a due volte l'importo del trattamento minimo INPS previsto per l'anno in corso alla suddetta data.
3. I soggetti che maturino il requisito anagrafico e contributivo di cui al comma 2 mentre sono titolari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria possono optare, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 11, per la sospensione dei suddetti trattamenti ai fini dell'accesso all'APA.
4. L'APA è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria La sua erogazione è subordinata alla permanenza delle condizioni di cui alle lettere b) e c).
5. L'APA è imponibile ai fini IRPEF ed è erogato, per tredici mensilità annue, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino all'ultimo giorno del mese antecedente alla prima data utile di uscita successiva al perfezionamento, da parte del soggetto titolare dell'assegno, del requisito minimo per il pensionamento, anticipato o di vecchiaia, ovvero fino alla data di effettivo accesso ad altro trattamento pensionistico diretto.
6. L'importo dell'APA è pari, su base annua, a 1,7 volte l'importo dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come individuato, ai sensi della medesima disciplina, per ciascun anno di erogazione dell'assegno. L'APA non è pignorabile ed il titolare non può accedere a prestiti estinguibili con la cessione del quinto dell'assegno medesimo.
7. L'APA è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo, di impresa o professionale per attività lavorativa svolta successivamente all'accesso all'assegno previdenziale anticipato qualora i suddetti redditi lordi non eccedano l'importo dell'assegno medesimo. Diversamente, l'APA è ridotto in misura corrispondente alla quota di reddito da lavoro eccedente l'importo dell'assegno.
8. Per il periodo di percezione dell'assegno non è riconosciuta alcuna forma di contribuzione figurativa.
9. Alla data del pensionamento effettivo, i ratei di pensione spettanti ai soggetti percettori dell'APA sono ricalcolati in modo da compensare, su base pluriennale, le anticipazioni di pensione percepite, fatta salva una quota, pari a un terzo dell'ammontare delle stesse, riconosciuta a titolo di sostegno al rimborso.
10. Per le finalità di cui al comma 9, sul trattamento pensionistico spettante a ciascun soggetto è applicata, su base annuale, una trattenuta determinata applicando alla somma degli APA complessivamente erogati, diminuita di un terzo, il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrispondente all'età anagrafica del soggetto stesso alla data di accesso alla pensione, come vigente alla medesima data. Nel caso di pensioni ai superstiti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la trattenuta è ridotta in base alla stessa aliquota di reversibilità spettante agli aventi diritto. La trattenuta è deducibile ai fini IRPEF.
Il. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le modalità di verifica e di recupero delle somme indebitamente corrisposte».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2016: 10.000.000;
2017: 10.000.000;
2018: 10.000.000.