Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 21.37 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 25/11/15

sharingList();

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "opere prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "opere prime, seconde e terze".

        7-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis. si provvede nell'ambito del limite di spesa complessivo di 4,5 milioni di euro annuo già previsto dal comma 1 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».