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Proposta di modifica n. 21.54 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 25/11/15

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INAMMISSIBILE

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «10-bis. Il servizio di vigilanza antincendio sui luoghi di spettacolo e trattenimento per tutte le attività previste all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, ad esclusione di quelle di cui alle lettere d) e h), è svolto da una squadra aziendale composta da un numero adeguato, in relazione alla valutazione del rischio, di addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto leglislativo 9 aprile 2008, n. 81, in alternativa al servizio a pagamento effettuato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatta salva la valutazione della commissione provinciale di vigilanza.

        10-ter. Per le attività di cui al precedente comma la commissione provinciale di vigilanza può altresì prescrivere la stipula di una convenzione tra il titolare dell'attività di spettacolo ed il comando provinciale dei vigili del fuoco per l'espletamento del servizio da effettuarsi una volta al mese durante il periodo di attività continuativa o per il solo giorno del debutto se la manifestazione è realizzata in spazi non tradizionali».