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Proposta di modifica n. 21.65 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. All'articolo 1, comma 151, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sostituire le parole: "non superiore a 400 euro per alunno o studente." con le seguenti: "non superiore a 1000 euro per alunno o studente"».

        Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 132 milioni per l'anno 2016, in 75,5 milioni a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.