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Proposta di modifica n. 23.5 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 25/11/15

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INAMMISSIBILE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. In difesa dei consumatori di prodotti italiani nel mondo e delle aziende produttrici localizzate in Italia, per contrastare le contraffazioni e falsificazioni che danneggiano consumatori, aziende ed erario, i soggetti pubblici, le aziende esportatrici singole o associate, possono adottare strumenti tecnologici nuovi riconosciuti come brevetti europei registrati che attengono la garanzia e sicurezza dei prodotti. Strumenti che certificano la non ripudiabilità e la non contraffattibilità sull'origine e la localizzazione dei prodotti. Per questi strumenti brevettati le aziende, singole o associate, richiedono all'Amministrazione Pubblica italiana il riconoscimento ufficiale di un Logo ''ITALIAN SAFETY'' da apporre sui propri prodotti. I costi che le aziende sostengono per sviluppare e utilizzare tali brevetti in difesa dei prodotti realizzati sul territorio italiano saranno considerati investimenti per ricerca e innovazione e come tali agevolabili secondo le ordinarie normative nazionali ed europee in vigore. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, emana entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il relativo decreto di attuazione».