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Articolo aggiuntivo n. 23.0.1 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

        1. Il personale a contratto regolato dalla legge italiana del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.

        2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modalità:

            a) autista centralinista e commesso a contratto: area II, fascia retributiva F1;

            b) assistente amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F2;

            c) collaboratore amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F3.

        3. Le progressioni di carriera successive a quelle previste dal comma 2 sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

        4. Ai soli fini del compimento dell'anzianità richiesta dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la progressione di carriera è valutato per intero il periodo di servizio prestato, dal personale di cui al comma 1, anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

        5. Il personale di cui al comma 1, successivamente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso a domanda nei ruoli organici del medesimo Ministero, anche in soprannumero.

        6. Al fine di consentire la continuità e il mantenimento della qualità del servizio nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, il personale a contratto regolato dalla legge italiana è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

        7. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione mensile netta non inferiore all'80 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per individuare il pari grado di ruolo è considerato per intero il periodo di servizio prestato dalla data di prima assunzione. Al medesimo personale spettano le aggiunte di famiglia percepite all'estero dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi e i periodi di maternità previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

        8. Per i periodi di malattia, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

            a) il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di tale periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. In caso di malattie gravi che richiedono terapie salvavita o di altre terapie ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale della competente azienda sanitaria locale, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero di day hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura sanitaria convenzionata. La presente lettera si applica anche ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione è ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per i giorni di eventuali cure termali la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, è debitamente certificata ai sensi della presente lettera. Il trattamento economico spettante al lavoratore durante il periodo di assenza di cui alla presente lettera è il seguente:

                1) 100 per cento della retribuzione fissa mensile per i primi nove mesi di assenza;

                2) 90 per cento della retribuzione fissa mensile per i successivi tre mesi di assenza;

                3) 50 per cento della retribuzione fissa mensile per gli ulteriori sei mesi;

            b) superato il periodo di diciotto mesi di cui alla lettera a), al lavoratore che ne fa richiesta e in caso di malattie di particolare gravità, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, non retribuito, ad esclusione dei, casi di malattie gravi che richiedono terapie salvavita o terapie ad esse assimilabili, di cui alla citata lettera a) che danno diritto all'intera retribuzione. Prima di, concedere l'ulteriore periodo di assenza, l'amministrazione competente procede all'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore tramite la competente azienda sanitaria locale, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità a svolgere l'attività lavorativa;

            c) decorsi i periodi di assenza per malattia concessi ai sensi delle lettere a) e b) nonché qualora, a seguito dell'accertamento sanitario di cui alla lettera b), il lavoratore sia dichiarato in stato di assoluta e permanente inidoneità a svolgere l'attività lavorativa, l'amministrazione competente può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso;

            d) il periodo di assenza per malattia di diciotto mesi previsto dalla lettera a) è computato per intero ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.

        9. Il personale di cui al comma 1 è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e i contributi dovuti al medesimo Istituto ai fini previdenziali sono commisurati alla retribuzione imponibile.

        10. Ai fini previdenziali, al personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha un'anzianità di servizio di almeno quindici anni è riconosciuta la facoltà di optare tra il regime previdenziale contributivo e il regime retributivo. Per gli ultimi dieci anni di salario di riferimento per il computo della pensione, qualora il periodo comporti il riferimento ad anni anteriori al 2003, è considerata la retribuzione convenzionale dell'anno 2003.

        11. Il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità di servizio di almeno diciotto anni, senza demerito, può beneficiare, previa domanda, della progressione di carriera di un livello superiore rispetto a quello ricoperto alla data di entrata in vigore della legge medesima.

        12. Al personale di cui al comma 9 si applica il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri per il quadriennio 2006-2009.

        13. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 12, si applicano le disposizioni vigenti e i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.