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Articolo aggiuntivo n. 23.0.2 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 23.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Miglioramento dei servizi consolari e accelerazione dell'esame dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana)

        1. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:

        ''Art. 7-bis.  –  Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 100,00''.

        2. I proventi derivanti dalla riscossione dei versamenti, effettuati da soggetti maggiorenni, di cui all'articolo 7-bis della sezione I del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono riassegnati a decorrere dall'anno 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e nella misura fissati dal medesimo decreto, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce ai consolati le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 2, in proporzione ai proventi di cui al medesimo comma, riscossi dagli uffici operanti in ciascuna circoscrizione consolare.

        4. Le somme trasferite ai consolati ai sensi del comma 3 sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso gli uffici consolari».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.