presentato il 25/11/2015 in V Bilancio del Senato da Stefano VACCARI (PD) e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 25/11/15
RITIRATO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''i prodotti alimentari'', sono inserite le seguenti: '', ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona'';
b) dopo le parole: ''decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633'', sono inserite le seguenti: ''nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale, individuati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze''.
10-ter. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici'', sono inserite le seguenti: ''nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona'';
b) le parole: ''alle ONLUS'', sono sostituite con le seguenti: ''ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133'';
c) dopo le parole: ''decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.'', inserire il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data,. degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi''».
Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».