Proposta di modifica n. 25.43 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 25/11/15

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INAMMISSIBILE

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Sono abrogati i commi 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n.  24, convertito con modificazioni dalla legge 23 magio 2013, n.  57. Le risorse ivi vincolate dal comma 2-bis pari ad 1 milione di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro per l'anno 2014, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».