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Articolo aggiuntivo n. 29.0.1 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 29.
  • status: Ritirato (IN PARTE INAMMISSIBILE IN PARTE RITIRATO)

testo emendamento del 25/11/15

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IN PARTE INAMMISSIBILE IN PARTE RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Premialità incentivante alla riorganizzazione e alla trasparenza)

        1. In attuazione del principio di accessibilità totale sancito dall'art. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni forniscono con modalità di facile accesso previste dal comma 15 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 tutte le informazioni relative agli obblighi di trasparenza previsti dallo stesso decreto legge entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, con particolare riferimento all'allocazione delle risorse finanziarie che costituiscono il proprio bilancio e con la programmazione di spesa per le singole voci del triennio successivo.

        2. Tali dati vanno aggiornati con cadenza annuale entro e non oltre il 31 dicembre ed evidenziano ad ogni aggiornamento annuale la previsione per il triennio successivo.

        3. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dai commi precedenti configura responsabilità amministrativa sia per gli organi di vertice politico sia per i dirigenti responsabili del bilancio e della trasparenza.

        4. Anche sulla base dei dati risultanti dalle informazioni fornite a norma del comma 1 e aggiornati con la cadenza di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni devono predisporre entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di ottimizzazione nell'ultimo delle risorse finanziarie e organizzative, completi delle previsioni di risultato, delle condizioni di fattibilità, degli strumenti di verifica dell'intero percorso e dei tempi di attuazione, e tali da comportare un miglioramento della situazione di bilancio certificabile dagli organi di controllo o un miglioramento dell'efficacia dei servizi erogati. I tempi di realizzazione possono essere prorogati solo per ragioni obiettive e motivate.

        5. L'iniziativa per la predisposizione dei piani di ottimizzazione di cui al comma precedente e con le stesse modalità di progettazione può essere assunta anche dalla RSU insieme ad almeno una delle associazioni sindacali ammesse al secondo livello di contrattazione.

        6. Il piano di ottimizzazione e le modalità della sua implementazione sono oggetto di informazione ed esame congiunto che deve concludersi entro 20 giorni dalla dal primo incontro che non può svolgersi oltre i cinque giorni dalla data dell'informazione.

        7. I risparmi di gestione, i recuperi di spesa improduttiva e di sprechi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente realizzati con il piano e certificati dai competenti organi di controllo incrementano per il 50 per cento del loro ammontare i fondi di retribuzione accessoria e saranno utilizzati dalla contrattazione collettiva per premiare la performance organizzativa dei lavoratori coinvolti.

        8. Per gli enti del servizio sanitario nazionale contribuiscono ad incrementare i fondi di retribuzione accessoria ai sensi del comma 7 anche i risparmi di gestione, i recuperi di spesa improduttiva e di sprechi realizzati dagli enti che non presentano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 30, conseguiti anche a seguito dei processi di riassetto organizzativo della rete territoriale e ospedaliera e a seguito dell'adozione dei costi standard di cui all'art. 15 comma 13 lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante ''Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario'', convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto. 2012, n. 135 e all'art. 3 del Patto per la salute 2014-2016.

        9. Le procedure di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo sono attivate anche in occasione di riorganizzazioni del lavoro e della gestione delle risorse a seguito di processi di riordino delle funzioni tra amministrazioni e/o di riassetto istituzionale e/o amministrativo che coinvolga una o più amministrazioni, nonché a seguito dell'impiego sistematico dell'innovazione digitale per la digitalizzazione dei processi e il lavoro a distanza, della riduzione degli spazi locati e della gestione associata dei servizi.

        10. Alla quota di retribuzione accessoria erogata a seguito delle procedure indicate nei commi precedenti, in quanto effetto di un risparmio di spesa, si applica comunque il regime di sgravio contributivo previsto dai commi 67 e 68 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Lo stesso sgravio si applica alla retribuzione di risultato dei dirigenti promotori o responsabili della riorganizzazione di cui ai commi precedenti in ragione di una percentuale definita dai contratti collettivi.

        11. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art. 16 del 6 luglio 2011, n. 98».