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Proposta di modifica n. 30.36 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/15

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RESPINTO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

        «18-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la parola: ''ospedaliera'' è aggiunto il periodo: ''Per le Regioni che si trovano nella situazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, la legislazione nazionale potrà riservare lo svolgimento di specifiche funzioni amministrative al Commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo piano di rientro.''».

        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo, dopo le parole: «aziende ospedaliero-universitarie.» è aggiunto il periodo: «Per le Regioni che si trovano nella situazione di cui all'articolo comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, per tutta la durata del piano di rientro, la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale è riservata al Commissario ad acta, al quale è altresì demandata l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie».