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Proposta di modifica n. 30.37 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/15

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RESPINTO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. L'articolo 4 della legge n. 101 del 31 agosto 2013 è cosi sostituito ''L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

        Fatte salve le priorità del personale in esubero proveniente dalle province, le aziende e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, procedono obbligatoriamente a scorrimento delle graduatori e, nel caso di fabbisogno di nuove assunzioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3''».