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Proposta di modifica n. 30.40 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 30.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

        «18-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo-periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss.m.m.ii., possono essere conseguiti, a decorrere dal 1º gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.