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Proposta di modifica n. 40.4 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 40.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/15

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RESPINTO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale».