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Proposta di modifica n. 40.26 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 40.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

        «18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

        L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.