Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 43.31 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 43.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

sharingList();

RITIRATO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive modifiche e integrazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

        ''6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati o cofinanziati dallo Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –Direzione Generale dell'Aviazione Civile provvede, con le proprie strutture tecniche, all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale dell'Aviazione Civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono redatti con un grado di definizione degli interventi sufficiente a consentire l'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) in conformità alle difettive europee in materia. Allo scopo è necessario e sufficiente che detti piani identifichino le relative fonti di finanziamento, nonché gli strumenti e le azioni per realizzarlo, e che siano stati approvati in linea tecnica dall'Ente Nazionale per Aviazione Civile (ENAC). I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere in essi previste, senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti di dichiarazione di pubblica utilità ed espropriativi. I piani di sviluppo costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute''.

        5-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo si applicano anche alle procedure di V.I.A. in corso ed ai piani di sviluppo in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge».