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Articolo aggiuntivo n. 43.0.12 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 43.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/15

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RESPINTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Interventi in favore delle produzioni
di ceramiche artistiche e di qualità)

        1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

        2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sono determinati dal Ministro delle Attività Produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramica di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990».

        Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2016: - 1.000.000;

        2017: - 1.000.000;

        2018: - 1.000.000.