Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 44.5 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 44.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

sharingList();

RITIRATO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

        ''L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00''.

        3-ter. Agli interventi di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

        3-quater. All'articolo 2410 codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale''».