presentato il 25/11/2015 in V Bilancio del Senato da Mauro Maria MARINO (PD)
status: Inammissibile
testo emendamento del 25/11/15
INAMMISSIBILE
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
«9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del citato decreto.
9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede ai deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quiquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il ereditare pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».