presentato il 25/11/2015 in V Bilancio del Senato da Salvatore TOMASELLI (PD) e altri 9 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 25/11/15
RITIRATO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Nelle more del riordino della materia demaniale marittima e fino a che tale revisione normativa sia entrata in vigore:
a) All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma: ''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni'';
b) al comma 251, lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il punto 2.1 è abrogato;
c) alla determinazione provvisoria dei canoni annuali inerenti le concessioni demaniali di cui al comma 251, lettera b), numero 2.1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e alle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 non sono applicabili i coefficienti OMI;
d) sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza delle concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a), derivanti dal mancato versamento del canone, sono altresì sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui alla medesima lettera a);
10-ter. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di definizione di cui all'articolo 1 comma 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:
a) con l'adeguamento, una tantum, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;
b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».