Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 45.0.6 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 45.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

sharingList();

RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

        1. Con riferimento alla cartella di pagamento, l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta nel senso che il diritto alla riscossione sulla base di un titolo esecutivo è assoggettato esclusivamente al termine di prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 del codice civile.

        2. Fermo quanto disposto dagli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, i flussi e le minute dei carichi affidati agli agenti della riscossione e la cartella di pagamento devono contenere l'indicazione dell'atto da cui origina la pretesa, degli eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione e delle rispettive date di notifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di integrazione dei flussi e delle minute di carico.

        3. In mancanza di uno o più degli elementi previsti dal comma 1 o del codice fiscale, l'agente della riscossione ne dà notizia in via telematica all'ente creditore ed è automaticamente discaricato della relativa quota.

        4. A decorrere dal 1º giugno 2016, la formazione dei carichi da affidare agli agenti della riscossione e dei provvedimenti modificativi degli stessi è effettuata esclusivamente in forma automatizzata. Non è ammesso l'utilizzo di supporti cartacei.

        5. Il pagamento dei rimborsi di tasse e imposte dirette ed indirette, di importo, complessivamente inferiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, erogati dall'Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate può essere effettuato in contanti, tramite l'invio di una comunicazione al contribuente, contenente l'invito a presentarsi presso gli sportelli dell'agente della riscossione per ritirare il rimborso.

        6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità con le quali le somme da rimborsare sono messe a disposizione dell'agente della riscossione. Con lo stesso provvedimento può essere demandato all'agente della riscossione anche il pagamento, con modalità diverse dal contante, dei rimborsi di qualsiasi importo e determinate le relative modalità.

        7. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo la parola: ''elettronica'', sono inserite le seguenti: '', agenti della riscossione'';

            b) al comma 2 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: ''Restano salve, per gli agenti della riscossione, le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112''.

        8. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        ''4-bis. Per la notifica dell'avviso di addebito, l'INPS può avvalersi, su base convenzionale, anche degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.A., che la eseguono, in unico originale al pari della cartella di pagamento, nel domicilio fiscale del destinatario, secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

        4-ter Con la convenzione di cui al comma 4-bis, sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché quelle di relativa rendicontazione da parte del soggetto incaricato. Con lo stessa convenzione, sono disciplinati i termini entro i quali deve essere eseguito il primo tentativo, quelli di rimborso all'agente della riscossione delle spese anticipate a tal fine e le responsabilità per gli eventuali vizi di notifica che ne determinano la nullità insanabile.

        4-quater. Fermo quanto disposto dal comma 4-ter, in presenza di controversie che riguardano la regolarità della notifica, la legittimazione passiva spetta unicamente ad INPS''.

        9. L'agente della riscossione può esercitare, mediante strutture ed uffici distinti da quelli adibiti alla funzione relativa alla riscossione nazionale e tenendone separata contabilità, l'attività di recupero dei crediti aventi causa in rapporti di diritto privato, risultanti da sentenza o da decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva. L'esercizio di tale attività è effettuato su incarico del creditore, nel caso in cui lo stesso decida di avvalersi dell'agente della riscossione nella fase di recupero coattivo.

        10. Ai fini di cui al comma 10:

            a) l'agente della riscossione procede, sulla base della sentenza o del decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva, secondo le modalità e con i poteri e le facoltà, in quanto compatibili, stabilite dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dalle altre disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo, ivi incluse quelle volte a consentire l'acquisizione delle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali. Non si applicano l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i limiti previsti dagli articoli 76 e 77 dello stesso decreto, né le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

            b) i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati alla sentenza o al decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva;

            c) l'attività di recupero è avviata con la notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La cartella di pagamento è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il 31 luglio 2016, e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dalla sentenza, con aggiunta delle spese di recupero, dell'eventuale rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi fino al giorno del pagamento, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, ai sensi del Titolo II, Capo II, dello stesso decreto;

            d) quando l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui alla lettera a), consente di individuare più crediti o beni del debitore, anche nella disponibilità di terzi, l'agente della riscossione sottopone ad esecuzione i crediti o i beni scelti dal creditore procedente, nell'ordine dallo stesso indicato;

            e) è fatto divieto agli agenti della riscossione di adibire, nello stesso periodo, gli ufficiali della riscossione addetti all'attività di recupero crediti, all'attività di riscossione delle entrate previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46''.

        11. Avviata la procedura di recupero ai sensi del comma 2, lettera a), in caso di pignoramento, il debitore che ne faccia richiesta prima che sia disposta la vendita, può ottenere la ripartizione del debito fino ad un massimo di trentasei rate mensili. Unitamente all'istanza deve essere versata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui si procede. In tal caso, la procedura è sospesa ed il pignoramento perde efficacia decorsi 60 giorni dallo scadere dell'ultima rata. Qualora il debitore ometta il versamento anche di una sola delle rate accordate l'agente della riscossione dispone immediatamente la vendita.

        12. Con il decreto previsto dal comma 2, lettera c), sono stabilite le modalità e lo schema tipo di conferimento dell'incarico di recupero dei crediti all'agente della riscossione che opera nel comune nel quale il debitore ha il domicilio fiscale, nonché quelle di riversamento, al creditore procedente, delle somme riscosse.

        13. Per lo svolgimento dell'attività di recupero all'agente della riscossione compete il compenso pattuito con il creditore all'atto del conferimento dell'incarico previsto dal comma 1, anche sulla base dei parametri generali per la determinazione del compensi in sede giudiziale.

        14. L'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è soppresso.

        15. All'articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

        ''3) L'attività di recupero dei crediti aventi causa in rapporti di diritto privato, risultanti da sentenza munita della formula esecutiva''.

        16. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo le parole: ''riversa all'ente creditore'', sono aggiunte le seguenti: '', al netto degli oneri di riscossione previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera e),''.

        17. L'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: 41. Il legale rappresentante dell'agente della riscossione può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti al servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione, nonché al giudice delegato del fallimento e che possono stare in giudizio personalmente dinanzi agli stessi giudici.

        18. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme, di qualunque importo, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento''.

        19. All'articolo 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: ''entro il termine di 30 giorni a pena di inefficacia del vincolo''.

        20. All'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fine, la seguente frase: ''La solidarietà non opera nei confronti della parte in causa che abbia ottenuto con la sentenza il risarcimento, in proprio favore, del danno prodotto da fatti costituenti reato''».

Art. 46.