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Proposta di modifica n. 46.21 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/15

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RESPINTO

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro seimila»;

            b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario;

        1-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti di avvalgono».