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Proposta di modifica n. 47.11 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 47.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

Sopprimere il comma 1.

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.