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Proposta di modifica n. 47.15 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 47.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

Sopprimere il comma 1.

        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.