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Proposta di modifica n. 49.19 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Respinto

testo emendamento del 25/11/15

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RESPINTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è apportata la seguente modificazione: ''Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente ‘Art. 2-bis. - (Rateizzazione dei pagamenti di somme dovute a seguito di accertamento in caso di inadempimento). – 1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio: il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione delle somme dovute ovvero, in caso di comprovata e temporanea difficoltà economica, può chiedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione concesso ai sensi del presente articolo il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto, maggiorato delle sanzioni e degli interessi, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione'''».