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Articolo aggiuntivo n. 50.0.1 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 50.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure urgenti di salvaguardia per i lavoratori della regione Siciliana)

        1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, già individuati con legge dalla Regione siciliana ed in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, nonché della normativa comunitaria in materia di divieto di reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato negli enti locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Regione siciliana, sono definiti i criteri e le modalità per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili della Regione siciliana, tenuto conto delle peculiarità in ordine valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali posseduti, dell'inquadramento in relazione alle effettive esigenze del settore specifico in cui sono impiegati, con priorità per i lavoratori socialmente utili nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti disabili.

        2. Le finalità di cui al presente articolo le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2016 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge pari a 300 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, tenendo conto il numero complessivo dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili della Regione siciliana, con almeno 36 mesi di servizio, fatti salvi quelli che, entro il 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di procedure selettive e concorsuali ovvero di procedure di stabilizzazione, in attuazione di disposizioni emanate dalla medesima Regione siciliana. A decorrere dall'anno 2017, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con la legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».