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Articolo aggiuntivo n. 50.0.18 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 50.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 25/11/15

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RITIRATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza nei centri abitati)

        1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relative all'accresciuto fenomeno dei furti all'interno delle abitazioni private e di quelli connessi alla criminalità nei centri abitati, al fine di consentire il potenziamento dei sistemi di controllo, sicurezza e vigilanza nei territori, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e successive modificazioni, è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le attività di controllo e di pattugliamento svolte dalle Forze di polizia e dall'autorità di pubblica sicurezza.

        2. Il piano di impiego per le finalità di cui al comma 1, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo dì stato maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Le finalità di cui al presente articolo e le relative risorse, sono assicurate a decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui alla tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche voce Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 146 del 1980 art. 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 cap. 1680) per un importo anno pari a 10 milioni di euro».