Proposta di modifica n. 2.90 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 26/11/15

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Al comma 1, alla lettera d), dopo il punto «12)», aggiungere il seguente:

        «12-bis) misure volte a favorire l'informazione, l'educazione e la conoscenza dei possibili rischi di una condotta di guida pericolosa, in particolare se dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Tali attività formative e informative, indirizzate prevalentemente agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado nonché a coloro che sono stati soggetti a misure cautelari per violazioni del Codice della Strada, possono prevedere, previa specifica regolamentazione, la diffusione, anche mediante la televisione e il web, di video e immagini di forte impatto emotivo, nonché la realizzazione di simulazioni di incidenti che dimostrino le possibili conseguenze derivanti da una condotta di guida pericolosa;».