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Proposta di modifica n. 16.9 al ddl S.2145 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/12/15

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese e all'innovazione musicale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di festival, associazioni concertistiche, cori e bande e centri di ricerca. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «, di cui una quota pari a 3 milioni di euro è destinata agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-bis».