Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 8.101 al ddl S.2145 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Precluso

testo emendamento del 09/12/15

sharingList();Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. AI fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle Attività Produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con. modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».