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Proposta di modifica n. 4.119 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato (Id. em. 4.110)

testo emendamento del 06/12/15

  Al comma 8, alla lettera a), sostituire la lettera d-bis) con la seguente:
   d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale a condizione: che il contratto sia registrato; che il comodatario non possieda immobili ad uso abitativo in Italia; che il comodante non possieda in Italia immobili ad uso abitativo ulteriori rispetto a quello destinato a propria abitazione principale ed a quelli destinati ad abitazione principale dai comodatari, nel rispetto dei requisiti di cui alla presente lettera. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

nuova formulazione del 14/12/15

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) eliminare le parole da: e dopo la lettera d) fino a: il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera;
   2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis) al comma 3, prima della lettera a), è inserita la seguente:
  «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;».

  Conseguentemente:
   al comma 15, lettere a) ed e) le parole: 3.746,75 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 3.767,45 milioni di euro;
   al comma 16, le parole: 85,478 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 85.978 milioni di euro;

  Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369 è ridotto di 21,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.