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Proposta di modifica n. 4-quater.12 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 4-quater.
  • status: Approvato (Id. em. 4-quater.10, 4-quater.9)

testo emendamento del 06/12/15

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: di 124,210 milioni di euro per l'anno 2017, di 121,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 165,710 milioni di euro per l'anno 2019, di 163,110 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

nuova formulazione del 14/12/15

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016. di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 18,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed è incrementato di 7,9 milioni di euro per l'anno 2027.